HO DECISO DI STACCARE LE UTENZE AD UN INQUILINO CHE NON MI PAGA DA MESI: LO POSSO FARE?
L’avvocato Simone Labonia ci spiega come un comportamento del genere possa far passare dalla ragione al torto, con conseguenze anche gravi!
L’interruzione delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) da parte del proprietario di casa nei confronti di un inquilino moroso costituisce una condotta illegittima e punibile sia sul piano penale sia su quello civile. Nonostante il mancato pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori rappresenti un inadempimento contrattuale, il locatore non può farsi giustizia da solo nel tentativo di spingere l’inquilino a liberare l’immobile.
Dal punto di vista penale, distaccare o manomettere i contatori delle utenze per costringere l’occupante ad andarsene configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, disciplinato dall’articolo 392 del Codice Penale.
La Corte di Cassazione ha, a più riprese, confermato che la sospensione delle forniture indispensabili alla vita quotidiana rientra nella nozione di “violenza sulle cose”, in quanto l’immobile viene privato della sua idoneità abitativa.
In presenza di situazioni di particolare disagio o di soggetti fragili nell’immobile, la condotta del locatore può sconfinare in reati più gravi, quali la Violenza privata (art. 610 c.p.), punita con la reclusione fino a quattro anni.
Sul piano civile, la disattivazione dei servizi essenziali violerebbe l’obbligo del locatore di garantire il pacifico godimento della cosa locata durante il contratto. L’inquilino danneggiato ha la possibilità di ricorrere d’urgenza al giudice tramite un ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riattivazione immediata delle forniture. Inoltre, la morosità dell’inquilino non cancella il suo diritto a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della privazione dei servizi primari.
L’unica strada riconosciuta dall’ordinamento italiano per riottenere il possesso dell’immobile in caso di morosità è la procedura giudiziale di sfratto per morosità. Il proprietario deve inviare una formale diffida ad adempiere e successiva intimazione di sfratto tramite il legale di fiducia, attendendo la convalida del giudice e l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Ogni scorciatoia autonoma si traduce in un illecito perseguibile per legge.





